Il Tribunale di Crotone, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Neri, in data di ieri 12 gennaio 2023, su ricorso proposto dallo studio Girimonte, si č per la prima volta pronunciato sulla rivendicazione del diritto dei docenti con supplenza breve a percepire la Retribuzione Professionale Docente prevista dallart.7 del CCNL del 15/03/2001. La sentenza afferma che sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dallart 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e non oggetto di contestazione e per leffetto si condanna il Ministero al pagamento delle differenze retributive in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti pari ad 3.557,25, come da conteggi di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo. Il giudice ha ribadito il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dellart. 7 dellapposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla retribuzione professionale docenti, secondo uninterpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dellAccordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.