Avv. Salvatore Donato Girimonte
Ricerca libera
01-03-2023
Sentenza del Tribunale di Crotone sul diritto alla riserva ex legge 68/1999
Il Tribunale di Crotone Giudice del Lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Neri, accogliendo il ricorso proposto dall′avv. Salvatore Girimonte, con sentenza del 16/02/2023 ha stabilito che, nella presentazione della domanda di inclusione/aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento da parte del docente avente diritto alla riserva ex art.3 comma 1 della Legge n.68/1999, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell′Istruzione, non si ritiene sussistente un obbligo di produzione della documentazione sanitaria in caso di coincidenza fra la provincia di residenza e di inclusione nelle graduatorie che, in ogni caso, anche qualora sussistente, non sarebbe idoneo ad escludere il diritto alla riserva in presenza dei presupposti di legge e tenuto conto anche dell′obbligo di verifica delle circostanze dichiarate dal dipendente a carico della pubblica amministrazione. La predetta sentenza chiarisce, con particolare riferimento all′art. 9, co. 6 D.M. 60/2020 che prevede l′obbligo di produrre esclusivamente la documentazione sanitaria, ai fini dell′assunzione sui posti riservati occorre soltanto la dichiarazione di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla scadenza del bando, ma non anche la produzione del certificato di disoccupazione. Quanto alla documentazione sanitaria a dimostrazione del requisito sanitario previsto dalla L. 68/1999 la normativa di riferimento richiamata nel modulo telematico di presentazione della domanda di aggiornamento nell′applicazione Istanze On-Line fa esclusivo riferimento all′obbligo di presentazione della stessa solo in caso di inserimento in provincia diversa da quella di residenza, nulla disponendo in caso di coincidenza. In particolare, ai sensi dell′art. 1 octies D.L. 139/2009 conv. in L. 167 del 2009 A decorrere dall′anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all′atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autoritą scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi.